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Fondi sanitari e deducibilità dei contributi

I fondi sanitari si proiettano ad interpretare un ruolo crescente nella architettura del nostro sistema “salute”.

Il nostro ordinamento prevede una serie di importanti misure agevolative di carattere fiscale. Ai fondi ex-art.9 del decreto legislativo n.5012/1992 si applica l’art.10 del Testo unico delle imposte dei redditi che consente la deducibilità fiscale dei contributi versati entro un tetto annuo di 3.615,20 euro.

L’aderente potrà, inoltre, portare in detrazione la quota parte delle spese sanitarie rimasta a proprio carico. I fondi “non doc” sono definiti invece dall’art. 51, comma 2, lettera a), del Tuir come “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali.

Per essere classificati in questa categoria del Tuir, usufruendo delle medesime facilitazioni fiscali dei fondi “doc”, queste forme di assistenza integrativa - devono tuttavia dimostrare di aver destinato annualmente il 20% dell’ammontare complessivo delle attività a favore degli iscritti nelle prestazioni previste per i fondi doc., o similari. Anche in questo caso, in aggiunta alla deducibilità fiscale dei contributi, è prevista la detrazione fiscale delle spese rimaste a carico degli aderenti.

Nel 2009 con il decreto Sacconi è stato precisato l’elenco delle prestazioni ammissibili ai fini del rispetto della soglia del 20%, distinguendosi quattro aree rappresentante dall`assistenza odontoiatrica, incluse le protesi, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti per favorire l`autonomia e la permanenza a casa, ma anche presso strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire ai non autosufficienti, sia a casa sia presso strutture esterne e le prestazioni destinate al recupero di soggetti temporaneamente inabili per infortunio o malattia, dagli ausili ai dispositivi medici fino alle cure termali e alla riabilitazione.

Dal punto di vista fiscale, rispettando il tetto del 20%, si applica a tali fondi l’art.51 del Tuir. Anche quest’ultimo prevede lo sgravio contributivo annuo fino a 3.615,20 euro ma purché la contribuzione sia avvenuta “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del DM 31.03.2008 e DM 27.10.2009):
 - prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 3-septies del DLGS n. 502 del 1992;
 - prestazioni di cui all’art. 26 della legge n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
 - prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Il Ministero della Salute - che con decreto 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e-ter) del TUIR.

Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali, non devono rientrare nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi (Risoluzione 3.12.2014, n.107). CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (RIGO E26, COD. 6)
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Limite di deducibilità
Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:
 - l’importo già dedotto dal sostituto d’imposta e indicato nel punto 441 della CU 2016;
 - l’importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR (Rigo E26 codice 13).

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.

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